Art. 9 · Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 9

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Art. 9 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Alle spese per i locali e per l'arredamento dell'Ufficio scolastico provvedono le Provincie comprese nella giurisdizione del Provveditorato agli studi; alle spese predette lo Stato contribuisce nella misura di cui all'annessa tabella A.
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