Art. 87 · Art. 1 [76] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
Testo UnicoCapo II

Art. 87

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Art. 1 [76] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 19 ago 1928
Se la scuola non classificata viene convertita in classificata, l'arredamento ed il materiale didattico, che risultino costituiti con i fondi dell'Ente delegato, sono trasferiti in proprietà del Comune contro indennizzo.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-87