Art. 82 · Art. 1 [72] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
Testo UnicoCapo II

Art. 82

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Art. 1 [72] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
Il maestro di scuola non classificata deve essere fornito del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. Gli è corrisposta una retribuzione commisurata al numero delle lezioni impartite ed ai risultati didattici conseguiti nella scuola a lui affidata ed è inscritto, a totale carico dell'ente da cui dipende, al Monte pensioni.
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