Art. 79 · Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
Testo UnicoCapo II

Art. 79

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Art. 1 [69] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 19 ago 1928
Per l'esercizio di ogni scuola non classificata gli Enti delegati ricevono una quota di L. 7300 annue pagabili a rate alle seguenti scadenze: due decimi, al momento dell'ordinanza del Regio provveditore agli studi o della deliberazione del Comune (se trattasi di scuole in territorio di Comune autonomo), con la quale si istituisce o si trasforma una scuola, nell'Anno in cui si prendono i suddetti provvedimenti: al 1° luglio negli anni seguenti; sei decimi, in tre pagamenti bimestrali a cominciare dal 15 novembre successivo al pagamento della prima rata; due decimi, dopo che con gli esami finali, risultanti dai relativi registri e verbali trasmessi agli Uffici scolastici regionali e alle Amministrazioni comunali, la scuola risulti regolarmente chiusa. Qualora una scuola non classificata si chiuda prima del termine dell'anno scolastico o non si apra, l'Ente delegato deve dare immediata denunzia al Regio provveditore, se trattasi di scuola in territorio dipendente dall'Amministrazione scolastica, o al Comune, se trattasi di scuola in territorio di Comune autonomo, e il Ministero, o il Comune, sospenderà per quella scuola il pagamento delle rate successive.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-79