Art. 75 · Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
Testo UnicoCapo II

Art. 75

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Art. 1 [65] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
L'ente delegato, che cessa totalmente o parzialmente dalla gestione delle scuole conferita per delega, deve consegnare all'ente che lo sostituisce e ne rileva la gestione e la situazione patrimoniale, l'arredamento e il materiale relativo alle scuole la cui gestione viene a cessare e che risulterà costituito con i fondi forniti dallo Stato per la gestione stessa.
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