Testo Unico›Capo II
Art. 73
33 / 276centr+Art. 1. [63] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
In vigore dal 8 mag 1928
. [63] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).
La delega ottenuta dagli Enti culturali ha efficacia, in tutto o in parte, fino a contraria disposizione del Ministero.
Con un preavviso da darsi non più tardi del 15 gennaio dell'anno scolastico in corso, l'ente delegato può rinunziare, per l'anno scolastico successivo, in tutto o in parte, alla delega ricevuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-73