Testo Unico›Capo II
Art. 69
29 / 276Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
In vigore dal 8 mag 1928
Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni.
Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, aventi personalità giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacità nel campo scolastico elementare.
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