Art. 69 · Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.
Testo UnicoCapo II

Art. 69

29 / 276

Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a più classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni. Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, aventi personalità giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacità nel campo scolastico elementare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-69