Art. 67 · Art. 57 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 67

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Art. 57 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Due scuole classificate possono essere affidate ad un solo insegnante in unico orario o in orario alternato con opportuno intervallo in modo che le ore di lezioni siano almeno tre in ciascuna scuola. L'abbinamento o l'alternamento ha luogo anche se delle due scuole l'una appartenga al corso inferiore e l'altra al superiore. Nel caso di alternamento spetta all'insegnante il compenso di cui all'. Lo Stato concorre proporzionalmente nel pagamento del compenso ai maestri dei Comuni autonomi. Non può procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, se non in seguito a rapporto dell'ispettore scolastico, il quale deve verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'.
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