Art. 63 · Art. 52 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 63

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Art. 52 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Le scuole classificate sono istituite e mantenute dai Provveditorati agli studi o dai Comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-63