Testo Unico›Capo II
Art. 59
19 / 276Art. 49 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Per le scuole amministrate dal Provveditorato il servizio di pagamento degli stipendi, assegni, indennità, e quello per il contributo al Monte pensioni per il personale insegnante e per i concorsi ad enti che mantengono scuole a sgravio vien fatto mediante contabilità speciali secondo le norme stabilite con apposito regolamento da emanarsi dal ministro della pubblica istruzione di concerto con quello delle finanze.
Col medesimo regolamento saranno anche date le disposizioni per l'erogazione di tutte le altre spese riguardanti la istruzione elementare.
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