Testo Unico›Capo II
Art. 57
17 / 276Art. 20 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
In vigore dal 8 mag 1928
I contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell' sono versati in apposito capitolo della parte ordinaria (entrate effettive) dello stato di previsione dell'entrata, e la spesa per stipendi e retribuzioni al personale insegnante è integralmente stanziata nella parte ordinaria (spese effettive) dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-57