Testo Unico›Capo II
Art. 55
15 / 276Art. 48 e 157 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 18 e 19 R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.
In vigore dal 8 mag 1928
Al Comune che ha le scuole amministrate dal provveditore agli studi spetta:
a) pagare il contributo consolidato a norma della legge 4 giugno 1911, n. 487;
b) corrispondere un contributo suppletivo di L. 800 annue per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e non classificate legalmente istituite;
c) corrispondere un contributo suppletivo di L. 400 annue per ciascun posto di scuole classificate legalmente istituite.
I contributi di cui alle lettere b) e c) sono soggetti a revisione quinquennale e sono stabiliti con Regi decreti su proposta del ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, in base ai posti esistenti all'inizio di ogni quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1924 e dal 1° aprile 1925;
d) fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti;
e) provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salva la disposizione dell';
f) fornire l'alloggio gratuito agli insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente al 17 giugno 1911 ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'.
Storico versioni
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