Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 38
182 / 276Art 36 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Nulla è innovato alle disposizioni di legge relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.
Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.
Tutti gli istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, che mantengono scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-38