Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 31
175 / 276Art. 29 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
L'istruzione nelle classi superiori alla 5ª comprende, oltre a tutte le materie delle classi 4ª e 5ª, convenientemente approfondite con ampie letture, almeno tre corsi biennali di esercitazioni fra i seguenti: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.
Possono, a seconda delle esigenze locali, essere istituiti altri corsi di lezione approvati dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-31