Art. 274 · Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 274

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Art. 232 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Sono mantenuti come insegnanti nelle scuole civiche, comunque trasformate, i maestri specializzati forniti della abilitazione di gruppo, conseguita secondo le norme del cessato regime.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-274