Testo Unico›Titolo II›Capo I
Art. 27
171 / 276Art. 25 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta nella tradizione cattolica.
All'istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabilite a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone la cui idoneità sia riconosciuta dal Regio provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico.
Per l'idoneità così dei maestri come delle altre persone ad impartire l'istruzione religiosa il Regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorità ecclesiastica.
Sono esentati dall'istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente.
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