Testo Unico›Capo II
Art. 268
106 / 276Art. 257 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I maestri elementari che, per effetto della riduzione di posti, attuata in dipendenza dell'applicazione del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, furono esonerati dal servizio, e, a norma dell' del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1738, collocati in disponibilità senza stipendio, saranno riassunti in servizio di mano in mano che si faranno vacanze, con lo stipendio e l'anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.
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