Testo Unico›Capo II
Art. 256
94 / 276Art. 3 R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 2113.
In vigore dal 8 mag 1928
I rendiconti di cui ai precedenti articoli ed i relativi documenti saranno conservati a cura del Ministero dell'istruzione per un periodo di almeno dieci anni dalla fine dell'esercizio cui si riferiscono. Il ministro per l'istruzione, di concerto con quello per le finanze, sentita la Corte dei conti, determinerà quali documenti debbano essere conservati per un maggior numero di anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-256