Art. 25 · Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo IV

Art. 25

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Art. 23 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Lo stipendio e le condizioni di carriera del direttore didattico e del direttore sezionale nelle scuole amministrate dai Comuni non possono essere inferiori a quelli stabiliti per i direttori didattici governativi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-25