Testo Unico›Titolo VII
Art. 244
273 / 276Art. 245 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 20 mag 1931
Il servizio provvisorio prestato nelle nuove Provincie anteriormente all'annessione è computato per intero.
Ai fini del precedente comma è considerato servizio provvisorio anche quello prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione nella qualità di assistente e di supplente.
Note all'articolo
- La L. 9 aprile 1931, n. 422 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-244