Art. 237 · Art. 237 e art. 229, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2, 1° comma, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191.
Testo UnicoTitolo VII

Art. 237

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Art. 237 e art. 229, 1° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 2, 1° comma, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191.

In vigore dal 8 mag 1928
( e ° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; ° comma, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191). L'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, è equipollente, agli effetti giuridici, all'abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del Regno. I maestri che ottennero l'abilitazione all'insegnamento elementare in una lingua diversa dall'italiana non possono insegnare se non possiedano anche l'abilitazione all'insegnamento in lingua italiana. Essi possono conseguire questa abilitazione superando i relativi esami che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del ministro per la pubblica istruzione. Ai fini dell'attribuzione dello stipendio i maestri forniti dell'attestato di abilitazione, conseguito secondo gli ordinamenti del cessato regime, dopo due anni dall'attestato di maturità si considerano come se avessero iniziato la carriera con la qualifica di ordinari.
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