Art. 221 · Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoTitolo VICapo I

Art. 221

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Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Il patronato adempie ai suoi fini: 1° con i contributi dei soci; 2° con i sussidi dello Stato; 3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza; 4° con doni, legati ed altri eventuali proventi. Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-221