Testo Unico›Titolo VI›Capo I
Art. 221
260 / 276Art. 202 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Il patronato adempie ai suoi fini:
1° con i contributi dei soci;
2° con i sussidi dello Stato;
3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci del Comune, della Provincia e di altri Enti, specialmente degli istituti di beneficenza;
4° con doni, legati ed altri eventuali proventi.
Le somme di cui al n. 3 sono versate all'amministrazione del patronato nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-221