Art. 195 · Art. 3. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.
Testo UnicoCapo III

Art. 195

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Art. 3. R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.

In vigore dal 20 ago 1929
La pagella scolastica è fornita dal Provveditorato generale dello Stato in tipo unico secondo il modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. Essa è posta in vendita al prezzo di L. 5 presso le rivendite di generi di privativa.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 28 luglio 1929, n. 1363, convertito senza modificazioni dalla L. 1 maggio 1930, n. 539, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, numero 5) che "Sono soppresse le seguenti tasse ed imposte indirette:[...] 5° Tassa sulle pagelle scolastiche, istituita con l'art. 195 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a partire dall'anno scolastico 1929-1930.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-195