Art. 193 · Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.
Testo UnicoCapo III

Art. 193

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Art. 1 R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615.

In vigore dal 8 mag 1928
I fanciulli che intendono frequentare le pubbliche scuole elementari o presentarsi agli esami come privatisti debbono fornirsi della pagella scolastica. La pagella scolastica è annuale e serve ad attestare la frequenza, il profitto durante l'anno scolastico e il risultato degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-193