Art. 189 · Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
Testo UnicoCapo II

Art. 189

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Art. 13 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

In vigore dal 8 mag 1928
Alle classi seconda, terza, quinta, ed alle classi intermedie del corso integrativo gli alunni sono promossi mediante scrutinio; sono invece promossi alle classi quarta e sesta e prosciolti dall'obbligo mediante esami che hanno luogo nelle forme ed alle condizioni fissate dal regolamento. Gli alunni, che nello scrutinio o negli esami non abbiano ottenuto la promozione, per aver dato insufficiente prova in non più di due materie, sono ammessi a sostenere su tali materie una nuova prova all'inizio del successivo anno scolastico, secondo le norme dettate dal regolamento.
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