Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 187
255 / 276Art. 182 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.
Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.
Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente testo unico, è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.
Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo devono essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.
Storico versioni
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