Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 186
254 / 276Art. 181 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
I datori di lavoro sono assoggettati ad una ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente per ogni fanciullo inadempiente all'obbligo scolastico, che sia occupato nella loro azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-186