Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 184
252 / 276Art. 179 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alle persone di cui all'.
Se l'avviso non avrà efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il podestà che applicherà senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-184