Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 183
251 / 276Art. 178 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Trascorso il mese dell'affissione di cui all'articolo precedente, il podestà ammonisce la persona responsabile a norma dell', invitandola ad ottemperare alla legge.
Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorre nell'ammenda stabilita dal successivo .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-183