Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 180
248 / 276Art. 175 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti, è assegnata annualmente, a cominciare dal 1° luglio 1924, la somma di due milioni di lire per gli scopi di cui appresso:
a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;
b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;
c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;
d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;
e) borse di studio a favore dei sordomuti;
f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e sordomuti.
Con decreto del ministro per le finanze su richiesta del ministro per la pubblica istruzione sarà provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-180