Testo Unico›Titolo V›Capo I
Art. 176
244 / 276Art. 171 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Con decreti Reali di concerto tra il ministro della pubblica istruzione e il ministro dell'interno sarà determinato quali degli istituti che provvedono all'educazione dei ciechi e dei sordomuti debbano accogliere gli scolari obbligati in virtù dell'articolo precedente, la misura dei contributi che lo Stato pagherà agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi, perché possano rispondere ai nuovi compiti loro assegnati dalla legge.
Agli istituti di cui al comma precedente possono essere annessi speciali giardini d'infanzia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-176