Art. 157 · Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo VI

Art. 157

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Art. 160 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Al maestro che abbia precedente servizio d'insegnante è computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Corporazioni, Associazioni ed Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio. Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune. Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella allegato F.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-157