Testo Unico›Capo III
Art. 15
120 / 276Art. 16 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli ispettori scolastici non assegnati ad una circoscrizione ispettiva, sono dal Ministero posti a disposizione dei Regi provveditori agli studi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-15