Art. 148 · Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo IV

Art. 148

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Art. 148 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditore sono promossi per anzianità senza demeriti. La promozione può essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte, con deliberazione che ha carattere definitivo, presa dal Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico. Nei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole e sprovvisti di proprio regolamento, la deliberazione è presa dal podestà ed è definitiva quando sia approvata dal Consiglio scolastico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-148