Art. 146 · Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo IV

Art. 146

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Art. 147, 1° e 2° comma, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 27 giu 1930
Prima di procedere ai trasferimenti il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell', dell', comma 3°, e dell', comma 1°. Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-146