Testo Unico›Capo IV
Art. 145
154 / 276Art. 146 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso.
Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione o borgata può tuttavia provvedersi di ufficio per deliberazione del podestà soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.
Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore.
Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli regionali.
Essi sono iscritti in conformità della tabella allegato F nella classe di ruolo corrispondente al numero di anni di servizio prestati.
Storico versioni
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