Art. 141 · Art. 142 e 143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.
Testo UnicoCapo IV

Art. 141

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Art. 142 e 143 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 9 R. decreto 10 giugno 1926, n. 1125.

In vigore dal 8 mag 1928
I maestri dipendenti dal R. Provveditorato possono essere trasferiti da uno ad altro ruolo regionale su loro domanda, col consenso del Regio provveditore da cui dipendono. Il maestro trasferito non perde i diritti acquisiti, anche se si trova nel triennio di prova. Salvo che vi si oppongano esigenze di servizio, deve essere accolta la domanda dell'insegnante, che abbia espresso il desiderio di trasferirsi nella località di nascita o di residenza della famiglia o ad essa vicina, quando a tale sede non aspirino anche altri insegnanti, applicandosi in tal caso l'. Per i trasferimenti, di cui al presente articolo, viene riservato un quinto dei posti vacanti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-141