Testo Unico›Capo II
Art. 131
71 / 276Art. 133 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio a titolo di prova. Compiuto il triennio, acquista carattere di stabilità, salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.
Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullità, questo parere motivato.
In tutti i casi, finché non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposto dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si può provvedere al posto che in via provvisoria.
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