Art. 13 · Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo III

Art. 13

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Art. 14 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 1 mar 1953
Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didattici della provincia che ritenga più idoneo. Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti. Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri di ruolo della provincia ritenuto più idoneo in base ad una graduatoria formata secondo le norme stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza. Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli, assegni da lui effettivamente percepiti. Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 2° e 4° non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare. Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-13