Art. 128 · Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
Testo UnicoCapo II

Art. 128

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Art. 130 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Ai mutilati e agli invalidi di guerra, dei quali è prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni, è conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo dei posti che a norma del regolamento possono essere attribuiti ai maestri e che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto su ogni dieci nomine ai posti suddetti, la decima spetta al mutilato o invalido che segua nella graduatoria l'ultimo dei concorrenti nominato. Qualora però la nomina ad uno dei posti anzidetti spetti ad un mutilato o invalido di guerra per effetto della graduatoria secondo l'ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'applicazione del comma precedente.
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