Art. 123 · Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736.
Testo UnicoTitolo IVCapo I

Art. 123

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Art. 128 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432; art. 5 R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 736.

In vigore dal 8 mag 1928
La commissione giudicatrice è nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dal podestà, secondo che trattisi di concorsi banditi per le scuole regionali o comunali, entro un mese dalla data di scadenza del concorso. Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio provveditore è corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1.50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000. A ciascun commissario è inoltre assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500. A ciascuno dei membri delle commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, è assegnato un compenso di L. 25. Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennità di viaggio stabilite dalle leggi vigenti. Ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennità nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione del podestà.
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