Art. 118 · Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211.
Testo UnicoTitolo IVCapo I

Art. 118

205 / 276

Art. 3 R. decreto 17 febbraio 1927, n. 211.

In vigore dal 8 mag 1928
Per esigenze di servizio il ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di limitare con suo decreto, su proposta del provveditore agli studi che bandisce il concorso, l'ammissione ai concorsi magistrali, nelle regioni che comprendono nuove Provincie, ai soli maestri nativi della regione o delle regioni finitime o che, pur senza essere nativi del luogo, comprovino di conoscerne i costumi ed il dialetto. Della limitazione, come del decreto che la dispone, deve esser fatta menzione nell'avviso di concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-118