Testo Unico›Titolo III
Art. 114
201 / 276Art. 121 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 27 giu 1930
Ai Comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro di locali scolastici, in sedi rurali, di non più che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio è concesso nella misura della metà della spesa sostenuta, e, in ogni caso, non sarà superiore alla metà di quella prevista. Per la parte di spesa residua i Comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore.
Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di più di due aule e senza abitazione per l'insegnante, può essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire solo quando il Comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo.
Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25.
Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto è disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal Ministero essere destinate per altre concessioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-114