Testo Unico›Titolo III
Art. 108
195 / 276Art. 114 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.
In vigore dal 8 mag 1928
Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per la gestione di scuole non classificate, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.
Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-108