Art. 4
Regolamento

Art. 4

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In vigore dal 4 mar 1928
In ogni sede di proprietà dello Stato, o arredata anche in parte a cura e spese dello Stato, il Capo Missione sarà coadiuvato nella custodia e nella manutenzione dell'immobile e dell'arredamento da un intendente scelto fra i dipendenti funzionari. Sarà di regola prescelto a tale ufficio un funzionario di ruolo. L'intendente non assume responsabilità patrimoniali se non in dipendenza dei fatti a lui direttamente e personalmente imputabili. Egli è però soggetto a sanzioni disciplinari in caso di negligenza nel disimpegno delle mansioni affidategli. L'intendente vigila alla regolare conservazione di tutti i beni di proprietà dello Stato adibiti ad uso della Regia rappresentanza, prende all'uopo gli ordini dal Capo Missione e ne cura l'esecuzione, assume le opportune iniziative segnalando al suo Capo le eventuali deficienze e necessità, custodisce gli inventari e vi reca, quando occorre, le variazioni, conserva la raccolta di tutte le norme ed istruzioni concernenti i beni dati in uso alle Regie rappresentanze, procede alle periodiche ispezioni, redige le prescritte relazioni e attende a quant'altro gli impone il presente regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-4