Art. 2
Regolamento

Art. 2

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In vigore dal 4 mar 1928
Il Capo Missione ha in consegna l'immobile ed i mobili di proprietà dello Stato ed è responsabile dei danni ad essi arrecati per negligenza, per inosservanza delle norme del presente regolamento o comunque per uso improprio. All'atto dell'occupazione della sede il Capo Missione dovrà firmare e trasmettere al Ministero la dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato n. 1. Il Capo Missione è responsabile non solo dei danni che cagiona per fatto proprio, ma anche per quelli che vengono arrecati col fatto delle persone di sua famiglia, dei suoi dipendenti ed ospiti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-2