Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero.
Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero. 76 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
76 articoli
Regolamento
Art. 1 Regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Reg Art. 2 Il Capo Missione ha in consegna l'immobile ed i mobili di proprietà dello Stato ed è respo Art. 3 Il Ministero vigilerà all'esecuzione del presente regolamento mediante ispezioni saltuarie Art. 4 In ogni sede di proprietà dello Stato, o arredata anche in parte a cura e spese dello Stat Art. 5 Ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità, ogni Capo Missione, nel prendere Art. 6 Quando per qualsiasi ragione il Capo Missione si allontani temporaneamente dalla sede, ha Art. 7 In caso di contestazioni fra il Capo Missione assumente e quello cessante circa la consist Art. 8 In caso di morte del Capo Missione spetta agli eredi di procedere alla ricognizione e alla Art. 9 La pulizia ordinaria ed una semestrale straordinaria per ogni vano senza esclusioni, nonch Art. 10 Il mobilio nelle sedi patrimoniali sarà fornito dallo Stato. I Capi Missione sono obbligat Art. 11 È fatto assoluto divieto di accantonare in magazzini, soffitte o cantine i mobili che per Art. 12 Il Ministero rifiuterà il rimborso delle spese di rinnovazione o di riparazione di qualsia Art. 13 II Capo Missione è tenuto alla lavatura semestrale delle cortine, alla battitura trimestra Art. 14 Il Ministero stabilirà per ciascuna sede la somma che annualmente potrà essere erogata, se Art. 15 Per gli eventuali lavori straordinari dovrà volta per volta chiedersi la preventiva autori Art. 16 I Capi Missione dovranno usare ogni possibile precauzione contro il pericolo dell'incendio Art. 17 In caso di danni derivanti da intemperie, incendio o da altra causa accidentale le spese d Art. 18 Le spese per la pittura periodica esterna degli edifici ed infissi sono a carico del Minis Art. 19 Sulle pareti tappezzate di stoffa - la cui durata è stabilita in 20 anni - è fatto divieto Art. 20 Il Ministero adotterà per ogni sede speciali disposizioni circa la cura ed il mantenimento Art. 21 È assolutamente proibito di tagliare qualsiasi albero e di alterare comunque la sistemazio Art. 22 Qualora in conseguenza di malattie infettive verificatesi nella sede occorra una disinfezi Art. 23 La destinazione dei locali adibiti ad uso delle Regie rappresentanze è determinata dal Min Art. 24 Se qualche variazione o spostamento fosse avvenuto oltre quelli eventualmente autorizzati Art. 25 Il Ministero di regola non fornisce pendole, candelieri, vasi da fiori ed in genere artico Art. 26 Nessuna sostituzione di mobilio, arredi, tendaggi, tappeti, ecc. sarà concessa se prima il Art. 27 Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica è assegnata la dotazione di biancheria st Art. 28 La durata e la diminuzione dei valori della biancheria da tavola di primo e secondo rango Art. 29 Nel computo della durata dell'uso, la frazione di anno superiore a sei mesi verrà consider Art. 30 Il normale consumo della biancheria, cioè un quarto di deprezzamento ogni tre o due anni s Art. 31 I Capi Missione saranno ritenuti responsabili degli oggetti di biancheria smarriti o ridot Art. 32 Scaduti i termini di durata stabiliti per l'uso normale sarà disposta dal Ministero la ric Art. 33 La surrogazione gratuita di detti oggetti di biancheria non potrà aver luogo se non dopo d Art. 34 Ad ogni sede di Regia rappresentanza diplomatica sono assegnate dotazioni di vasellame e d Art. 35 Le Regie rappresentanze diplomatiche in sede patrimoniale avranno due tipi di dotazione di Art. 36 Per quelle Regie rappresentanze nelle quali esistano anche dotazioni di vasellame e di cri Art. 37 Le dotazioni di vasellame e di cristalleria verranno inscritte nell'inventario e distinte, Art. 38 I prezzi d'inventario corrisponderanno per gli oggetti della lª classe ai prezzi di acquis Art. 39 Il Ministero abbuona non oltre il 3% dei pezzi di vasellame di gala ed il 5% delle cristal Art. 40 Il Capo Missione farà eseguire dall'intendente al principio di ogni anno una verifica dell Art. 41 I servizi di vasellame e di cristalleria per domestici saranno composti in conformità dell Art. 42 Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica verrà assegnata una dotazione di argenteria di ti Art. 43 Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti dei pezzi, delle ammaccature e Art. 44 In caso di deterioramento o smarrimento delle argenterie, il Capo Missione e l'intendente Art. 45 Il Ministero non provvede a sue spese alle riparazioni delle argenterie ed al rinnovo se n Art. 46 Ad ogni Regia rappresentanza diplomatica in sede patrimoniale verrà assegnata una dotazion Art. 47 La durata degli oggetti in rame non potrà essere inferiore a 20 anni e la loro periodica s Art. 48 Il Capo Missione è responsabile degli eventuali smarrimenti e deterioramenti degli oggetti Art. 49 L'assegnazione e la distribuzione degli oggetti di dotazione alle Regie rappresentanze all Art. 50 Non sarà dato corso a richieste di mobilio, dotazioni tipo ed altro inoltrate al Ministero Art. 51 Poiché il Regio Ministero non fornisce ai titolari delle Regie rappresentanze la biancheri Art. 52 Occorrendo, per circostanze eccezionali, aumentare temporaneamente le dotazioni delle Regi Art. 53 Il Ministero fornisce a suo carico le divise per gli uscieri e portieri, in servizio press Art. 54 L'uso della divisa è obbligatorio nelle ore di servizio. Art. 55 La divisa è estiva od invernale e per ogni stagione è composta dei seguenti indumenti: due Art. 56 I periodi di durata minima per ogni singolo indumento sono fissati come segue: pantaloni, Art. 62 L'intendente, come organo esecutivo del Capo Missione, ha l'obbligo dell'esatta e rigorosa Art. 63 Presso ogni sede di rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, arredata in tutto o Art. 64 Ogni ambiente avrà un numero segnato nella pianta dello stabile e riportato su una parete Art. 66 In ciascun mobile od oggetto è riportato il numero che ad esso è assegnato in inventario, Art. 68 Le variazioni di valore, le rinnovazioni, diminuzioni, ecc. delle dotazioni tipo saranno o Art. 69 Gli inventari saranno riveduti ogni cinque anni. In occasione della revisione degli invent Art. 70 Gli oggetti mobili divenuti inservibili e la mobilia che non occorra ulteriormente possono Art. 71 Il Ministero affari esteri conserverà in apposito libro tutti gli inventari delle Regie ra Art. 72 Nelle sedi demaniali in cui siano disponibili alloggi per funzionari subordinati di carrie Art. 73 Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai Consolati in quanto arredati Art. 74 Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni che riguardino la stessa m Art. 75 Le eventuali modificazioni o sostituzioni delle annesse tabelle saranno fatte con decreto Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle Regie rappresentanze all'estero. — Portale Normativo | Portale Normativo