Art. 37
RegolamentoCapo VI

Art. 37

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In vigore dal 22 mar 1928
Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista dall' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, il collocamento di un fanciullo a baliatico o in allevamento esterno deve essere immediatamente notificato, secondo i casi, a cura dell'istituto assistenziale o dell'organo dell'Opera nazionale che provvede all'assistenza del fanciullo, al podestà del Comune in cui viene effettuato il collocamento medesimo. Salvo il caso di malattia, la visita sanitaria dei medici condotti è almeno mensile per i lattanti e le rispettive nutrici, bimestrale per i divezzi sino al terzo anno di età e quadrimestrale per i fanciulli dal quarto anno al quattordicesimo anno di età.
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