Art. 17
RegolamentoCapo III

Art. 17

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In vigore dal 22 mar 1928
La consegna diretta dell'infante all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato, a norma dell' del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, può essere fatta dalla madre, o dalla levatrice che abbia prestato l'assistenza durante il parto, o da qualsiasi altra persona. La domanda di assistenza può anche essere fatta verbalmente all'atto della presentazione dell'infante. Appena ricevuta la domanda, l'istituto o l'ufficio all'uopo incaricato deve provvedere all'assistenza, salvo ad accertare ulteriormente le condizioni dell'infante, ai sensi degli (lettere a, b, c) e 9 del decreto sopra citato, e a stabilire la competenza passiva della relativa spesa.
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