Art. 71
RegolamentoCapo II

Art. 71

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In vigore dal 14 mar 1928
I giudizi di reintegra e tutte le contravvenzioni in corso alla promulgazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, debbono essere definite sotto l'osservanza delle disposizioni del decreto stesso e del presente regolamento.
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